ASSOCIAZIONE CULTURALE SPELEOFOTOCONTEST
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Pietrasanta (LU), 17 agosto 2018
Art. 1 Costituzione
1. In assemblea in data odierna si costituisce l’Associazione Culturale denominata: “SpeleoFotoContest”, con approvazione del seguente statuto:
Soci Fondatori:
- Paolo Dori […]
- Anna Maria Pardini […]
- Andrea Scatolini […]
- Luca Rossi […]
- Romina Barbensi […]
- Sandra Basilischi […]
[…]
Art. 2 Sede
L’associazione ha sede nel comune di Pietrasanta (LU) in via San Bartolomeo 64.(1)
Art. 3 Oggetto e scopo
1. L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità a carattere scientifico e culturali, ricreative, educative ecc. L’associazione Intende conseguire gli scopi sociali mediante la realizzazione di occasioni d’incontro ai fini dello scambio culturale tra i soci quali, a titolo di esempio, l’organizzazione di attività speleofotografiche e/o di Divulgazione speleologica tramite proiezioni di filmati e/o foto, concorsi e workshop fotografici. Per favorire la realizzazione di iniziative a carattere ricreativo, potranno aderire all’associazione enti e strutture operanti nel settore speleologico ed I relativi operatori.
2. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4 Patrimonio ed entrate dell’associazione
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dal fondatori nella
complessiva misura di Euro 300,00 […]
Ogni dominio internet acquistato e/o registrato dall’Associazione Culturale Speleofotocontest
3. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, del versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività.
4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione.
5. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Art. 5 Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell’associazione
1. Sono aderenti dell’associazione:
- i soci fondatori;
- i soci ordinari della associazione;
- i benemeriti dell’associazione
- i beneficiari dell’associazione.
2. L’adesione all’associazione è annuale a rinnovo tacito previo versamento, entro 30gg dall’inizio dell’anno associativo, di quota decisa annualmente dal Consiglio Direttivo. Decorso il termine, in mancanza del versamento, l’adesione dell’associato decade automaticamente a partire dal primo giorno del mese successivo.
3. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiorenne il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.
5. Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono beneficiari dell’associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’associazione si propone di svolgere.
7. Sono benemeriti dell’associazione coloro che versano contributi al fondo di dotazioni ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
8. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvane ed osservame lo statuto e regolamenti.
9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
10. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa. Il recesso per esclusione ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo alla notifica del relativo provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
11.1 soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
12. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, noriché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
Art. 6 Organi dell’associazione
1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea degli aderenti all’associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vicepresidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
2. Le votazioni per l’elezione alle cariche sociali, che hanno durata triennale, avvengono a scrutinio segreto; in caso di surrogazione, la carica ha durata sino alla fine del triennio in corso. Tutte le cariche sono gratuite, incompatibili l’una con l’altra e rinnovabili. Non è ammessa alcuna forma di delega.
Art. 7 Assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano dell’associazione. Viene corivocata dal presidente mediante invio di lettera da trasmettersi per posta ordinaria e/o elettronica ai soci e/o mediante vari mezzi di comunicazione (SMS, WhatsApp) a seconda delle necessità e mediante affissione di particolare avviso di convocazione all’interno della sede dell’associazione e sulla bacheca della pagina Facebook dell’associazione (SpeleoFotoContest).
2. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Glugno) e del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre).
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori del conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’ associazione:
-
- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, qualora ció sia consentito dalla legge e dal presente statuto,
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Se ne fa richiesta scritta almeno un quinto dei soci o due terzi del consiglio, il presidente è tenuto a convocare, entro trenta giorni dalla data della richiesta stessa, un’assemblea straordinaria per trattare l’ordine del giorno proposto dai firmatari del documento. Le assemblee straordinarie si svolgono con le stesse procedure di quelle ordinarie.
4. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
5. Prima della fine di ogni triennio l’assemblea istituisce un seggio elettorale, composto da sei soci ordinari (tre effettivi, di cui uno con funzione di presidente e tre supplenti) ed incaricato di espletare gli adempimenti tecnici per tutte le votazioni per le cariche sociali del successivo triennio, garantendo la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto. I componenti del seggio elettorale non possono svolgere la funzione di scrutatore nelle elezioni in cui sono candidati.
6. L’assemblea è convocata dal presidente almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giomo, del luogo, della data e dell’ora. Oltre agli adempimenti d’obbligo, l’ordine del giorno comprende gli argomenti proposti dal presidente o dal consiglio o da un decimo dei soci.
7. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, mezz’ora dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa decisione. All’inizio di ogni seduta l’assemblea nomina al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
8. Ogni aderente ha un voto, qualunque sia il valore della quota; non è ammessa la delega ed è fatto divieto di voto per corrispondenza. 9. L’assemblea si può svolgere anche in via telematica con ausilio di qualsiasi software di videoconferenza.
Art. 8 Consiglio direttivo
1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, da 3 a 9 membri, compresi il presidente, il vice presidente ed il segretario.
2. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall’assemblea. A questo fine, per formare la lista dei candidati, il seggio elettorale raccoglie i nomi di coloro che accettano la candidatura formandone un elenco in ordine alfabetico. Nella votazione per l’elezione del consiglio direttivo, ciascun socio ha diritto ad esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze. Sono dichiarati eletti i 6 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.
3. Il consiglio direttivo ha il compito di dare esecuzione al deliberati dell’assemblea, si pronuncia su tutti gli affari dell’associazione che non sono di pertinenza dell’assemblea, definisce il programma di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea, coordina le iniziative dell’associazione e sovraintende alle sue attività, affianca il presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nomina eventuali consulenti, comitati o commissioni con compiti specifici e temporanei. Può nominare un apposito comitato per la redazione del bollettino dell’associazione.
4. All’inizio del suo mandato il consiglio direttivo procede all’elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario.
5. Il consiglio si riunisce ogni volta che le esigenze dell’associazione lo richiedano, per decisione del presidente o su richiesta della maggioranza dei suol componenti. La convocazione del consiglio direttivo avviene mediante comunicazione del presidente almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l’indicazione di data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione. In casi eccezionali e di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire per via telefonica, posta elettronica e/o mediante vari mezzi di comunicazione (SMS, WhatsApp). Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni, che sono immediatamente esecutive, sono prese a maggioranza dei presenti.
7. Il componente del consiglio che sia assente, senza un giustificato motivo a tre consecutive sedute viene dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti. Analogo criterio viene seguito in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso.
Art. 9 Presidente
1. Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei del consiglio stesso.
2. Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque Il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza II presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 10 Vice presidente
1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per terzi prova dell’impedimento del presidente.
Art. 11 Segretario
1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo nonché del libro degli aderenti all’associazione.
3. Il segretario cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili della società, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Art. 12 Libri dell’associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e del revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all’associazione.
Art. 13 Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) glomi che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art. 14 Avanzi di gestione
1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe, per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 15 Modifica dello statuto
1. Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea generale, a maggioranza assoluta degli iscritti all’associazione, su proposta del presidente o del consiglio direttivo o di almeno un terzo degli aderenti. 2. Per la miglior attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio può predisporre un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale.
Art. 16 Scioglimento dell’associazione
1. L’associazione si scioglie per deliberazione dell’assemblea, a maggioranza di tre quarti degli aderenti. Nella circostanza l’assemblea delibera anche intomo alla devoluzione dei beni sociali che dovrà avvenire ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 17 Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Lucca.
NOTE:
(1) La sede dell’associazione è stata trasferita nel 2020 presso Via curtatone 8, 56021, Cascina PI (Italy)